IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;
  Visto  il  decreto  rettorale  31  ottobre  1990  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1991;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1992;
  Visti  i  decreti  ministeriali del 31 gennaio 1992 e del 17 giugno
1992 con i quali si autorizza  l'Universita'  degli  studi  di  Udine
all'attivazione  dei  corsi  di  diploma  universitario in ingegneria
meccanica e in ingegneria dell'ambiente e delle  risorse  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'   degli   studi   di   Udine
rispettivamente in data:
   consiglio  di  facolta'  di  ingegneria  del  19 febbraio 1992, 1›
luglio 1992, 23 settembre 1992 e 21 ottobre 1992;
   consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992 e 7 ottobre 1992;
   senato accademico del 2 luglio 1992, 28 luglio 1992 e 29 settembre
1992;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'8
ottobre 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine, approvato e
modificato  con  la  normativa  sopra  indicata,   e'   ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  1,  punto  2),  relativo alla facolta' di ingegneria, viene
cosi' modificato:
   2) Facolta' di ingegneria:
     a) corso di laurea in ingegneria civile;
     b) corso di laurea in ingegneria gestionale;
     c) corso di laurea in ingegneria meccanica;
     d) corso di diploma universitario in ingegneria meccanica  (sede
di Pordenone);
     e)  corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e
delle risorse.
  Prima dell'art.16 e' inserito il seguente articolo, con conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
                               STATUTO
                             TITOLO III
                       Facolta' di ingegneria
  Art. 16. - La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree:
   1) laurea di ingegneria civile;
   2) laurea in ingegneria gestionale;
   3) laurea in ingegneria meccanica.
  La   facolta'   di   ingegneria   conferisce   i  seguenti  diplomi
universitari:
   1)  diploma  universitario  in  ingegneria  meccanica   (sede   di
Pordenone);
   2)  diploma  universitario  in  ingegneria  dell'ambiente  e delle
risorse.
  I corsi di laurea sono regolati dagli articoli dal n. 17 al n. 24 e
rimangono immutati.
  Dopo l'art. 24 sono inseriti i seguenti articoli, dal n. 25  al  n.
34,  che  regolano  i  corsi di diploma universitario con conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 25 (Durata degli studi, corsi di diploma universitario). -  La
facolta'  di  ingegneria  conferisce  i seguenti diplomi universitari
(D.U.), di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:
    a) nel settore industriale:  in  ingegneria  meccanica  (sede  di
Pordenone);
    b) intersettoriale: in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.
  L'iscrizione ai corsi di D.U. e' regolata in conformita' alle leggi
di  accesso  agli  studi universitari. Il numero degli iscritti sara'
stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta'  di  ingegneria,  in  base  ai  criteri generali fissati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Art.   26   (Orientamenti).   -   Allo    scopo    di    permettere
l'approfondimento  in  particolari  campi  di  competenze sia di tipo
metodologico,  sia  di  tecniche  progettuali,  realizzative   e   di
gestione, i corsi di D.U di cui all'art. 25 possono essere articolati
in  orientamenti  definiti dalla facolta', su proposta dei competenti
consigli di corso di D.U. se esistenti, all'atto della emanazione del
regolamento didattico dei D.U.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di  "diplomato
in  ingegneria  meccanica" con la specificazione del corso di diploma
seguito.
  Art. 27 (Ordinamento didattico dei corsi  di  D.U.).  -  La  durata
degli studi dei corsi di D.U. in ingegneria e' fissata in tre anni.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel  regolamento  didattico  dei
corsi di D.U.
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al modulo
didatttico (m.d.) che comprende  un'attivita'  didattica  complessiva
(lezioni,  esercitazioni,  laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore.
Ciascun insegnamento potra' essere costituito da un singolo modulo  o
dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
  Complessivamente  (sui  tre  anni  di  corso) l'attivita' didattica
comprende almeno duemilacento  ore,  di  cui  almeno  cinquecento  di
attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio.
  L'attivita'  di  laboratorio  e  di  tirocinio potra' essere svolta
all'interno o all'esterno dell'Universita' anche in relazione  ad  un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.
  L'attivita'  di  tirocinio potra' anche essere associata ai diversi
corsi di insegnamento.
  La copertura  dei  m.d.  e'  affidata,  nel  rispetto  delle  leggi
vigenti,   dal   consiglio  di  facolta'  a  professori  di  ruolo  o
ricercatori confermati o categorie equiparate che faranno parte della
commissione di esame.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne  e'  possibile  ricorrere  a  professori  a contratto, con le
modalita'   previste   dalle   norme   vigenti   o   dallo    statuto
dell'Universita' di Udine.
  Per   realizzare  un'efficace  attivita'  didattica,  con  adeguata
assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra'  un
numero  di studenti iscritti, come regolari, non superiore, di norma,
alle cento unita.
     Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta  o
mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono
comprendere  la  discussione  di  elaborati,  progetti  ed esperienze
svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.
  La facolta' nello stabilire le prove di valutazione degli  studenti
fara' ricorso a criteri che prevedano l'obbligatorieta' del sostenere
la   valutazione,  la  globalita'  e  continuita'  dell'accertamento,
nonche'  l'accorpamento  delle  prove  di'  valutazione  in  modo  da
limitare   il   numero   degli   esami   tradizionali  ad  un  numero
sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.
  Art. 28 (Esame di  diploma).  -  Per  essere  ammesso  a  sostenere
l'esame di diploma lo studente deve avere seguito insegnamenti scelti
nel  rispetto  di  quanto previsto nel piano degli studi e superato i
relativi esami per il numero di m.d. proposto  da  ciascun  corso  di
D.U. ed approvato dal consiglio di facolta'. Il numero minimo di m.d.
non potra' essere inferiore a trenta.
  Il numero degli esami necessari per essere ammesso all'esame di di-
ploma  non  potra'  essere  superiore  a  ventuno,  tenendo conto del
rispetto dei vincoli sui m.d. e sul numero di ore di didattica di cui
all'art. 27.
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente   ad
accertare  la  preparazione di base e professionale del candidato; in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
  Art. 29  (Regolamento  didattico  dei  D.U.).  -  Il  consiglio  di
facolta' determina con apposito regolamento:
    a)  l'articolazione  dei  corsi  di  D.U.  in  accordo con quanto
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990;
    b) il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli del  numero  di
ore  complessive  di didattica e di area disciplinare di appartenenza
dei moduli didattici;
    c) i vincoli,  quanto  ad  insegnamenti  positivamente  superati,
perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.
  Il  consiglio  di  facolta'  definisce,  sulla base dei regolamenti
didattici di Ateneo e di facolta', se  vigenti,  e  su  proposta  del
competente   consiglio   di   corso  di  diploma,  se  esistente,  la
denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto  riguarda
i  m.d. obbligatori di cui agli articoli 30, 31, 32 sia per quelli di
orientamento,  sia  infine  per  quelli  a  scelta,   necessari   per
raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame
di  diploma, secondo quanto stabilito all'art. 28. Nel caso in cui il
corso di insegnamento sia specifico del corso di diploma  e  non  sia
mutuato  da  un  corso  di  laurea  affine,  occorre  aggiungere alla
denominazione dell'insegnamento la sigla  D.U.  La  denominazione  di
insegnamenti  integrati,  con  m.d.  appartenenti  a  diversi  gruppi
concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.
  Art. 30 (Moduli  didattici  del  corso  di  diploma  in  ingegneria
meccanica).  -  Per  il  conseguimento  del  diploma universitario in
ingegneria meccanica, sede di Pordenone, tra i moduli previsti  nell'
apposito  regolamento  redatto  ai  sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della  Repubblica  18  dicembre  1991  e  tab.  XXIX-  bis
(Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  1992),  devono essere
obbligatoriamente compresi i seguenti,  indicati  per  raggruppamento
disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:
1-4  4 moduli A011 Algebra e logica matematica
              A012 Geometria
              A021 Analisi matematica
              A022 Calcolo delle probabilita'
              A030 Fisica matematica
              A041 Analisi numerica e matematica applicata
              P041 Statistica
5-6  2 moduli B011 Fisica generale
              B030 Struttura della materia
7    1 modulo C060 Chimica
8    1 modulo I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
9    1 modulo H150 Estimo
     1 modulo I270 Ingegneria economico-gestionale
10   1 modulo H071 Scienza delle costruzioni
              I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
11   1 modulo I070 Meccanica applicata alle macchine
              I090 Disegno industriale
12   1 modulo I050 Fisica tecnica
              I030 Fluidodinamica
              I152 Principi di ingegneria chimica
13   1 modulo I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
14   1 modulo I042 Macchine e sistemi energetici
15   1 modulo I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
              I130 Metallurgia
              I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei
                   materiali
              I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
16   1 modulo H011 Idraulica
              I030 Fluidodinamica
17   1 modulo I050 Fisica tecnica
18   1 modulo I042 Macchine e sistemi energetici
19   1 modulo I070 Meccanica applicata alle macchine
20   1 modulo I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
21   1 modulo I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
22   1 modulo I110 Impianti industriali meccanici
23   1 modulo I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
              I180 Macchine ed azionamenti elettrici
  I  sette  moduli  didattici  previsti  dalla  tabelIa  XXIX-bis  da
definire in sede  locale  saranno  tra  gli  insegnamenti  attivabili
previsti dall'art. 24.
  Art.  31  (Nomi  degli insegnamenti attivabili). - Gli insegnamenti
dei vari corsi di D.U. che possono essere impartiti nella facolta' di
ingegneria sono articolati in  raggruppamenti  disciplinari  a  norma
dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 maggio
1989 inclusi  nella  tabella  F  allegata  allo  stesso  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  e successive modifiche, e, nel caso di
insegnamenti integrati di moduli o parti  di  moduli  appartenenti  a
differenti    gruppi    disciplinari,   tali   insegnamenti   avranno
denominazioni stabilite  dalla  facolta'  sulla  base  del  contenuto
dell'insegnamento stesso.
  Art.  32  (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Ai
fini del proseguimento degli studi i corsi di D.U. di cui all'art. 25
sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea
- decreto del Presidente della Repubblica 20  maggio  1989  (Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186).
  Il  criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti
con esito positivo nel corso di D.U. e' quello della  loro  validita'
culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione
richiesta  per  il  conseguimento  della  laurea. Conseguentemente la
facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti  seguiti
con   esito   positivo  nel  corso  di  D.U.,  indicando  le  singole
corrispondenze anche parziali  con  gli  insegnamenti  del  corso  di
laurea;   la   facolta'   indichera'  inoltre  sia  gli  insegnamenti
integrativi appositamente istituiti ed  attivati  per  completare  la
formazione  per  accedere  al  corso  di laurea, sia gli insegnamenti
specifici  necessari  per  conseguire  la  laurea.  Gli  insegnamenti
integrativi  non  sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti
specifici.
  Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di  corso  del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere, tale anno di
corso, per coloro che siano in possesso di D.U., sara' di  regola  il
terzo.
   Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di D.U. o da un
corso  di  laurea  ad  un  corso  di  D.U.,  sempre della facolta' di
ingegneria, il consiglio di facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti
sempre  col  criterio  della  loro  utilita' al fine della formazione
necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e  l'anno  di  corso
cui lo studente potra' iscriversi.
  I  corsi  di  D.U.  di  cui  all'art. 25 e quelli di laurea (o loro
indirizzi) aventi identica  denominazione  di  cui  all'art.  17  del
presente  statuto,  sono  considerati  strettamente affini secondo la
seguente tabella di corrispondenza:
   diploma  universitario  in   ingegneria   meccanica:   laurea   in
ingegneria meccanica.
  La  facolta'  nel  riconoscere  gli  studi nel corso di D.U. per il
proseguimento nel corso di laurea strettamente  affine,  riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli  insegnamenti  aggiuntivi,  a livello di annualita', comprendenti
sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli  insegnamenti  propri
del  corso  di  laurea,  non  siano  in  numero  maggiore,  di norma,
rispettivamente  di  quattro  e  di  quattordici. La facolta' dovra',
quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli
per il proseguimento degli studi.
  Art.  33  (Norme  transitorie).  -  La  facolta'  in   attesa   del
regolamento dei corsi di D.U. previsto dall'art. 29 definira':
    a) l'articolazione di ciascun anno di corso;
    b) gli obblighi di frequenza dei corsi;
    c) le modalita' di iscrizione agli anni successivi
al primo;
    d)  in caso di esito negativo dell'accertamento nel numero minimo
di  moduli  richiesti  per  l'iscrizione  all'anno   successivo,   le
modalita' di iscrizione come ripetente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 31 ottobre 1992
                                                           Il rettore